PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana come lingua propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.
      2. L'uso della lingua dei segni italiana gode di tutte le garanzie e dei provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. Il Governo emana, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'attuazione della presente legge, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza sordomuti.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve:

          a) fissare le modalità atte a consentire l'uso della lingua dei segni italiana nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con gli enti locali;

          b) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della lingua dei segni italiana nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

          c) prevedere l'insegnamento della lingua dei segni italiana nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordi;

 

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          d) garantire l'utilizzo dell'interprete della lingua dei segni nelle università;

          e) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l'uso della lingua dei segni italiana piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.